1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore per ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art21 · fonte su Normattiva