Art. 11 (Convenzione)
Stato contraente potra' estendere, alle condizioni che stabilira', il sistema di iscrizione previsto dalla presente Convenzione, a qualsiasi testamento non previsto dall'articolo 4 o ad ogni altra disposizione che possa avere incidenza sulla devoluzione di una successione. In questo caso, saranno applicabili in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
