Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972
Art. 7 (Convenzione)
1. La domanda di iscrizione dovra' contenere le seguenti indicazioni:
- a)cognome e nome del testatore o del disponente (ivi compreso, occorrendo, il nome da nubile);
- b)data e luogo di nascita (o quello del Paese se il luogo non e' conosciuto);
- c)indirizzo o domicilio dichiarato;
- d)denominazione e data dell'atto per il quale e' richiesta l'iscrizione;
- e)nome ed indirizzo del notaio, dell'autorita' pubblica o della persona che ha ricevuto l'atto o lo tiene in deposito. 2. Questi dati dovranno figurare nel registro nella forma stabilita da ciascuno Stato contraente. 3. La durata dell'iscrizione potra' essere fissata dalla legislazione di ciascuno Stato contraente.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
