1. L'iscrizione non e' soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di nazionalita' o di residenza. 2. Su richiesta del testatore, il notaio, l'autorita' pubblica o la persona di cui all'articolo 4 richiederanno l'iscrizione non soltanto nello Stato in cui il testamento e' stato redatto o depositato, ma anche negli altri Stati contraenti, per mezzo degli organismi nazionali.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~convenzione-art6 · fonte su Normattiva