Art. 5 (Convenzione)
1. L'iscrizione dovra' essere effettuata su richiesta del notaio, dell'autorita' pubblica o della persona di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4. 2. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potra' disporre che la domanda di iscrizione, nei casi particolari stabiliti dalla sua legislazione e nelle condizioni fissate da questa, possa essere fatta dal testatore.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
