[1]con il Fondo comune per i prodotti di base
[2]Quando il Fondo comune per i prodotti di base sara' divenuto operativo, il Consiglio avra' il potere di negoziare le modalita' di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi che lo disciplinano, per utilizzare pienamente le possibilita' finanziarie offerte dal Fondo.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
