[1]con il Fondo comune per i prodotti di base

[2]Quando il Fondo comune per i prodotti di base sara' divenuto operativo, il Consiglio avra' il potere di negoziare le modalita' di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi che lo disciplinano, per utilizzare pienamente le possibilita' finanziarie offerte dal Fondo.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art32 · fonte su Normattiva