Art. 41
con il Fondo comune per i prodotti di base Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune per i prodotti di base, il Consiglio, trarra' il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi esposti nell'Accordo che istitutisce il Fondo comune per i prodotti di base. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalita' reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
