[1]con il Fondo comune per i prodotti di base
[2]Il Consiglio aprira' con il Fondo comune, appena questo diventera' operativo, negoziati intesi a definire condizioni e modalita' reciprocamente accettabili per un accordo di associazione con il Fondo comune stesso al fine di beneficiare integralmente delle agevolazioni da esso offerte.
Testo vigente dal 19 settembre 1984
