[1]con il Fondo comune per i prodotti di base

[2]Il Consiglio aprira' con il Fondo comune, appena questo diventera' operativo, negoziati intesi a definire condizioni e modalita' reciprocamente accettabili per un accordo di associazione con il Fondo comune stesso al fine di beneficiare integralmente delle agevolazioni da esso offerte.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art25 · fonte su Normattiva