[1]dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice

[2]1. Una parte dei fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni puo' essere depositata adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. 2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidita' necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di prescrivere il valore reale dei fondi.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art34 · fonte su Normattiva