dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice 1. I fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni possono essere depositati adeguamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. 2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidita' necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore reale dei fondi.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
