1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della scorta stabilizzatrice internazionale di 550.000 tonnellate, istituita in virtu' dell'articolo 27. 2. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale e della scorta di riserva viene equamente suddiviso tra le categorie dei membri esportatori ed importatori. I contributi dei membri al bilancio della scorta vengono ripartiti secondo il numero dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio, ad eccezione di quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3. Un membro importatore la cui quota di importazioni nette totali, secondo la tabella istituita dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 15, e' pari o inferiore allo 0,1 per cento delle importazioni totali nette, contribuisce al bilancio della scorta nei seguenti modi:

  • a)se la quota di importazioni nette totali di un membro e' uguale o inferiore a 0,1 per cento ma superiore a 0,05 per cento, il suo contributo sara' calcolato in base alla sua quota effettiva di importazioni nette totali;
  • b)se la quota di importazioni nette totali di un membro e' uguale o inferiore a 0,05 per cento, il suo contributo viene valutato in base ad una quota di 0,05 per cento delle importazioni nette totali. 4. Nel periodo in cui il presente accordo e' in vigore provvisoriamente, a norma del paragrafo 2 oppure della lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 61, l'impegno finanziario di ciascun membro esportatore o importatore nei confronti del bilancio della scorta stabilizzatrice non deve superare nel complesso il contributo del membro stesso, calcolato in base, al numero di voti corrispondenti alle quote di percentuale, stabilite nelle tabelle redatte dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 15, dei totali di 275.000 tonnellate che spettano rispettivamente alle categorie dei membri esportatori ed importatori. Quando l'accordo e' in vigore a titolo provvisorio, gli obblighi finanziari dei membri devono essere suddivisi equamente tra le categorie degli importatori e degli esportatori. Ogniqualvolta l'impegno globale di una categoria superi quello dell'altra, il maggiore dei due importi complessivi deve essere riportato a livello del minore, riducendo i corrispondenti voti di ciascun membro proporzionalmente alle quote di voti derivate dalle tabelle stabilite dal Consiglio a norma del paragrafo 4 dell'articolo 15; 5. I costi totali della scorta stabilizzatrice normale di 400.000 tonnellate vengono finanziati con i contributi dei membri pagati in contanti al bilancio della scorta. Se del caso, detti contributi possono essere versati da opportune istituzioni dei membri interessati. 6. I costi totali della scorta stabilizzatrice di riserva di 150.000 tonnellate vengono finanziati con i contributi dei membri nelle forme seguenti:
  • a)prestiti in denaro liquido da fonti commerciali contratti dal Consiglio con garanzie della scorta e garanzie/impegni governativi, e/o
  • b)in contanti. Detti contributi, se del caso, possono essere forniti da opportune istituzioni dei membri interessati. 7. La scelta tra le lettere a) o b) del paragrafo 6 del presente articolo, o di ambedue, viene lasciata alla discrezione di ciascun membro; in ogni caso il denaro liquido deve essere depositato sul conto della scorta stabilizzatrice. In caso di prestito di cui alla lettera a) del paragrafo 6, il valore delle garanzie della scorta, calcolato in proporzione al valore della scorta stabilizzatrice del momento, non deve superare la quota proporzionale di voti dei membri stessi nel Consiglio. I membri a nome dei quali il Consiglio ha contratto prestiti commerciali di cui alla lettera a) del paragrafo 6 sono responsabili dei rispettivi impegni derivanti da detti prestiti. 8. I costi totali della scorta stabilizzatrice internazionale di 550.000 tonnellate vengono pagati sul conto della scorta e includono tutte le spese relative all'acquisto ed, alla gestione della scorta stessa. Qualora il costo previsto di cui all'allegato C del presente accordo sia inferiore al costo totale relativo all'acquisto ed alla gestione della scorta, il Consiglio si riunisce e prende le disposizioni necessarie per chiedere i contributi necessari per coprire questi costi secondo le quote percentuali dei voti.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art28 · fonte su Normattiva