1. Il presente accordo e' aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio istituito a termine dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente accordo. 3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo I il Consiglio indica in quale allegato del presente accordo e' da considerarsi compreso lo Stato che vi aderisce, nel caso in cui non figuri in nessuno di essi. 4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
