[1]del comitato esecutivo

[2]1. Il comitato esecutivo e' responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo. 2. Il comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni. 3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio puo', con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare al comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti:

  • a)ridistribuzione dei voti in conformita' dell'articolo 10;
  • b)approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformita' dell'articolo 23;
  • c)revisione dei prezzi conformemente agli articoli 27, 36, 37 o 38;
  • d)revisione dell'allegato C, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3;
  • e)decisione relativa alle misure complementari in conformita' dell'articolo 40;
  • f)dispensa dagli obblighi in conformita' dell'articolo 55;
  • g)composizione delle vertenze in conformita' dell'articolo 58;
  • h)sospensione dai diritti in conformita' dell'articolo 59, paragrafo 3;
  • i)determinazione delle condizioni di adesione in conformita' dell'articolo 64;
  • j)espulsione di un membro in conformita' dell'articolo 69;
  • k)proroga o estinzione del presente accordo in conformita' dell'articolo 71;
  • l)raccomandazione di emendamenti ai membri in conformita' dell'articolo 72. 4. Il Consiglio puo' in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art17 · fonte su Normattiva