[1]e attribuzioni dal Consiglio

[2]1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo. 2. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili cono le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi. 3. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art7 · fonte su Normattiva