presente Convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. Fatto a Funchal, addi' diciotto maggio millenovecentonovantadue.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-28;307~convenzione-art7 · fonte su Normattiva