In materia di brevetti per invenzioni industriali per modelli di utilita', per modelli o disegno ornamentali e per marchi di impresa, le Parti contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte la stessa protezione accordata ai nazionali.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art15 · fonte del testo