1. I rapporti di pagamento verranno regolati, in conformita' alle disposizioni vigenti nei due Paesi, secondo i diritti e gli obblighi risultanti per entrambe le Parti contraenti dalla loro qualita' di membri di Organizzazioni economiche internazionali e dagli accordi multilaterali per il regolamento dei rapporti di pagamento conclusi nell'ambito di queste Organizzazioni. 2. Gli altri articoli del presente Trattato non impediscono a ciascuna Parte contraente di applicare le limitazioni previste dalla rispettiva legislazione rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui al paragrafo 1. Ciascuna delle Parti contraenti applichera' tali limitazioni nel modo piu' liberale e si sforzera' di abolire o di attenuare queste limitazioni nella misura in cui la sua situazione economica, finanziaria e valutaria lo permetta. 3. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini e alle societa' dell'altra Parte possibilita' adeguate per il trasferimento del capitale investito e dei suoi redditi. Lo stesso principio vale per gli indennizzi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 4, che saranno corrisposti dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art16 · fonte su Normattiva