1. Le leggi, i regolamenti e gli atti di applicazione generale, che si riferiscono alla classificazione delle merci ai fini doganali, agli oneri daziari, tasse o altri tributi, alle restrizioni o proibizioni relative alla importazione o alla esportazione o ai trasferimenti dei relativi pagamenti, ovvero che riguardano la vendita, la distribuzione, il trasporto, l'assicurazione, il deposito, l'ispezione, l'esposizione, la trasformazione, la miscela ed ogni altro utilizzo dei prodotti saranno pubblicati da ciascuna Parte contraente nei piu' brevi termini, in modo da permettere all'altra Parte contraente ed ai commercianti di prenderne conoscenza. Nuove piu' gravose misure di ordine generale non saranno comunque applicate prima della loro pubblicazione ufficiale. Le leggi, i regolamenti e le decisioni di cui al presente paragrafo saranno applicati nella maniera piu' favorevole allo sviluppo degli scambi tra i due Paesi. 2. Ciascuna Parte contraente rendera' possibile agli importatori dei prodotti dell'altra Parte un esame sollecito e minuzioso mediante giudizio di impugnazione delle misure amministrative relative a questioni doganali, ai fini della loro revisione e eventuale rettifica. Cio' vale soprattutto per le decisioni delle Autorita' doganali in materia di classificazione delle merci e di determinazione del valore imponibile. 3. Non saranno imposte penalita' severe per lievi infrazioni alla legislazione o alla procedura doganale, in particolare allorquando si tratti di omissioni o di errori in buona fede commessi nella documentazione presentata alla dogana. 4. Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire in modo effettivo le denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di certi prodotti indicanti direttamente o indirettamente l'origine da uno dei Paesi contraenti contro la concorrenza sleale nelle operazioni commerciali, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli fabbricati nel loro stesso territorio o in terzi Paesi con false denominazioni di origine, qualita' o tipo.
Testo vigente dal 6 aprile 1968
