ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare: Considerato che le violazioni alle legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi; Considerata l'importanza di assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse; Considerato che il traffico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illegale di tali sostanze che costituiscono un danno per la salute pubblica e per la societa'; Convinti che la lotta contro tali violazioni puo' essere resa piu' efficace mediante una stretta cooperazione fra le due Amministrazioni doganali; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, si intende:

  • a)per "Legislazione doganale" l'insieme delle norme legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali e relative: all'introduzione, all'uscita e alla permanenza delle merci ivi compresi i capitali ed i mezzi di pagamento; alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e delle tasse; ai controlli delle misure di proibizione, restrizioni e al controllo dei cambi; alle disposizioni relative alla lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
  • b)per "Amministrazioni doganali" le amministrazioni competenti per l'applicazione delle disposizioni previste al precedente paragrafo;
  • c)per "violazioni" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
  • d)per "diritti e tasse all'importazione o all'esportazione", i dazi doganali e ogni altro diritto, tassa e tributo o imposizione percepiti all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione dell'importazione delle merci o dell'esportazione delle merci, ad eccezione dei tributi o imposizioni il cui ammontare e limitato al costo approssimativo dei servizi resi.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art1 · fonte su Normattiva