[1]Regime della nazione piu' favorita
[2]1. Le parti contraenti si concedono, per le loro importazioni od esportazioni di merci, il regime della nazione piu' favorita in tutti i settori riguardanti: - l'applicazione dei dazi doganali e tasse diverse, comprese le modalita' di riscossione di detti dazi e tasse; - le disposizioni riguardanti lo sdoganamento, il transito, il deposito o il trasbordo; - le imposte dirette e indirette e le altre imposizioni interne; - le modalita' di pagamento ed in particolare l'assegnazione di valute ed il trasferimento di detti pagamenti; - i regolamenti relativi alla vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione ed all'utilizzazione delle merci sul mercato interno. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
- a)ai vantaggi accordati ai Paesi limitrofi allo scopo di facilitare gli scambi fra zone frontaliere;
- b)ai vantaggi accordati allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio o a seguito della creazione di tale unione o zona, compresi i vantaggi concessi nell'ambito di una zona d'integrazione economica regionale in America latina;
- c)ai vantaggi accordati a Paesi particolari, conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- d)ai vantaggi che i paesi membri dell'accordo di Cartagena accordano a taluni Paesi, in conformita' del protocollo sui negoziati commerciali tra i Paesi in via di sviluppo, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 3. Il presente articolo si applica fermi restando i diritti e gli obblighi esistenti sulla base delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Testo vigente dal 24 ottobre 1986
