1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, l'equipaggio delle quali non sia completo possono ingaggiare, in tutti i porti dell'altra Parte contraente, i marittimi, muniti di libretto di navigazione in corso di validita', necessari per la continuazione del viaggio, restando inteso che l'ingaggio sara' concluso in conformita' alla legge della bandiera della nave, garantendo comunque ai marittimi un equo trattamento giuridico, remunerativo e previdenziale, con condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalle relative Convenzioni internazionali del lavoro. 2. Ai marittimi che siano cittadini di una delle due Parti contraenti ed abbiano con se' il libretto di navigazione e' consentito di viaggiare attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, per raggiungere la loro nave o per ritornare in patria.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art29 · fonte su Normattiva