Negli interessi della navigazione, il comandante della nave che si trovi in un porto dell'altra alta Parte contraente, oppure un membro dell'equipaggio da lui nominato, otterranno il permesso di recarsi dal funzionario consolare del Paese di cui la nave batte bandiera, oppure dal rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave stessa.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art11 · fonte su Normattiva