1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, l'equipaggio delle quali non sia completo in seguito a malattia o per altri motivi, possono ingaggiare, in tutti i porti dell'altra Parte contraente, i marittimi necessari per la continuazione del viaggio, restando inteso che l'ingaggio sara' concluso in conformita' alla legge della bandiera della nave. 2. Ai marittimi che siano cittadini di una delle due Parti contraenti ed abbiano con se' il libretto di navigazione rilasciato in sostituzione del passaporto, e' consentito di viaggiare attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, per raggiungere la loro nave o per ritornare in patria.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art28 · fonte su Normattiva