Al fine di poter svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli istituti, all'uopo rappresentati dai rispettivi direttori, possono concludere contratti per prestazioni culturali e per servizi collegati alle attivita' degli istituti stessi.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;308~accordo-art5 · fonte su Normattiva