Art. 15 — Funzioni del direttore dell'Istituto
Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalita' culturali del Paese ospitante, ed e' il responsabile delle attivita' culturali svolte dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attivita' e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3. In particolare:
- a)mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, nonche' dell'articolo 7;
- b)predispone annualmente il programma di attivita' e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualita' della cultura italiana nelle sue varie espressioni;
- c)assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunita' italiane;
- d)provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;
- e)predispone un rapporto annuale sull'attivita' svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;
- f)predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'articolo 7.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
