Ciascuna Parte contraente concedera', a condizione di reciprocita', al direttore, al vice direttore e agli altri membri del personale degli istituti dell'altra Parte, i quali a motivo della loro prima assunzione trasferiscono la propria residenza nello Stato ricevente:

  • a)l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione del mobilio e degli oggetti personali effettuata entro sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza nello Stato ricevente;
  • b)l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione della propria autovettura effettuata entro sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza nello Stato ricevente. Le predette agevolazioni si applicano esclusivamente ai cittadini di una Parte contraente che siano inviati per prestare servizio presso istituti situati nel Paese dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;308~accordo-art7 · fonte su Normattiva