ARTICOLO XII PERSONALE DELL'ISTITUTO 1. I funzionari dell'Istituto godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunita': (a) immunita' da ogni forma di custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: in tale caso le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente il provvedimento al Direttore Generale; (b) immunita' dall'ispezione e dal sequestro del bagaglio ufficiale; (c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto; (d) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennita', pensioni ed altri assegni pagati dall'Istituto o per conto di esso; (e) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana; (f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; (g) per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali funzionari possono liberamente trasferire i loro titoli esteri e valuta estera fuori dal territorio della Repubblica Italiana. I suddetti funzionari possono, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana qualsiasi somma ricevuta in lire dall'Istituto nonche' un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati; (h) il diritto ai funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di importare, franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa una automobile usata, in una o piu' spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e, in ogni caso, entro 18 mesi dalla data della loro assunzione all'Istituto; (i) il diritto per i funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovra' essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potra' essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia. 2. Ogni anno, l'istituto comunichera' al Governo la lista dei funzionari nonche' le eventuali variazioni. 3. Il Governo rilascera' ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano dei privilegi, immunita' e facilitazioni, una carta di identita' speciale che attesti la qualifica del titolare. 4. Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nei precedenti paragrafi, al Direttore Generale, ovvero ad alto funzionario dell'Istituto durante l'assenza del Direttore Generale, saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67~accordo-artxii · fonte su Normattiva