Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a fare data della loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto:

  • a)per la convenzione sulla circolazione stradale dall'articolo 47, paragrafo 2;
  • b)per la convenzione sulla segnaletica stradale dall'articolo 39, paragrafo 2;
  • c)per l'accordo europeo sulla circolazione stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
  • d)per l'accordo europeo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
  • e)per il protocollo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~approvazione-art2 · fonte su Normattiva