1. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione oppure vi aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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