parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato:

  • a)far figurare su un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare la circolazione, qualsiasi cosa che non si riconnetta all'oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, quando le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un'associazione senza scopo lucrativo a collocare dei segnali di indicazione, esse possono consentire che l'emblema di detta associazione figuri sul segnale o sul suo supporto, a condizione che non ne venga diminuita la facilita' di comprensione;
  • b)collocare dei pannelli, affissioni, segni o installazioni che possano sia essere confusi con dei segnali o altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia ridurne la visibilita' o l'efficacia, sia abbagliare gli utenti della strada o distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~art4 · fonte su Normattiva