1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' la presente Convenzione, o depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall'articolo 52 della precedente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno legate dall'articolo 52 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avra' fatto tale dichiarazione. 2. Al momento in cui depositera' il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato puo' dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilera' i ciclomotori ai motocicli ai fini dell'applicazione della presente Convenzione (articolo 1, n). In ogni momento, ogni Stato potra' successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione. 3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrera' in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data e' posteriore alla precedente. 4. Ogni modifica di un segno distintivo precedentemente scelto notificata conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 45 o del paragrafo 3 dell'articolo 46 della presente Convenzione, avra' effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. 5. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati di- verse dalla riserva previste al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il segretario generale comunichera' le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. 6. Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtu' dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo, potra' in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale. 7. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 5 del presente articolo:

  • a)modifica, per la Parte contraente che ha formulato detta riserva le disposizioni della Convenzione alle quali la riserva si riferisce nei limiti di quest'ultima;
  • b)modifica tali disposizioni negli stessi limiti per le altre Parti contraenti per quanto concerne i loro rapporti con la Parte contraente che ha notificato la riserva.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~art54 · fonte su Normattiva