1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che le Parti alla controversia non avessero potuto regolare per via negoziale o in altra maniera, sara' sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sara' di conseguenza deferita ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo tra le Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla domanda di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualunque di queste Parti potra' domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sara' deferita per la decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, sara' obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~protocollo-art9 · fonte su Normattiva