disposizione del presente Protocollo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~protocollo-art10 · fonte su Normattiva