uno o piu' Stati membri della Comunita' o Israele abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o Israele, secondo il caso, possono, in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, adottare misure restrittive di durata limitata e la cui portata non puo' eccedere quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o Israele, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte e le sottopongono appena possibile un calendario per l'abolizione delle misure in questione.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art26 · fonte su Normattiva