Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o l'Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione ditali misure.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
