Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art34 · fonte su Normattiva