1. Gli Stati membri e Israele adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, non esista alcuna discriminazione tra cittadini degli Stati membri e di Israele rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. 2. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art37 · fonte su Normattiva