[1]' intellettuale, industriale e commerciale

[2]1. Riaffermando la notevole importanza che attribuiscono alla protezione dei diritti di proprieta' intellettuale (diritti d'autore - compresi quelli dei programmi informatici e delle basi di dati - e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni e modelli industriali, alle indicazioni geografiche - comprese le denominazioni d'origine - ai marchi commerciali, alle topografie di circuiti integrati, nonche' alla protezione dalla concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprieta' industriale e alla protezione delle informazioni riservate), le Parti si impegnano ad introdurre le misure piu' opportune per garantire un'efficace ed adeguata protezione conforme ai piu' elevati standard internazionali nonche' gli strumenti adeguati ad applicare tali diritti.

[3]2 A tal fine, il Consiglio congiunto decide:

  • a)un meccanismo di consultazione atto a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in caso di difficolta' per la tutela della proprieta' intellettuale;
  • b)in denaglio, le misure da adonare per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, tenendo in particolare considerazione le convenzioni multilaterali sulla proprieta' intellettuale,

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art12 · fonte su Normattiva