1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 6 e' esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art44 · fonte su Normattiva