di applicazione 1. La cooperazione privilegera' anzitutto i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunita' e di Israele, o quelli che possono essere generatori di crescita e di posti di lavoro. I principali settori di cooperazione sono indicati negli articoli 44-57, ferma restando la possibilita' di inserire la cooperazione in altri settori di interesse per le Parti. 2. Nell'attuazione dei vari settori della cooperazione economica pertinenti, si terra' conto della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art42 · fonte su Normattiva