[1]delle attivita' di cooperazione

[2]1. Ferme restando le loro misure di regolamentazione applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attivita' di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati all'articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere attivita' di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;53~accordo-art5 · fonte su Normattiva