1. Al fine di coordinare i regimi previdenziali dei lavoratori israeliani legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e dei loro familiari ivi legalmente residenti, dovrebbero applicarsi le disposizioni seguenti, fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: - tutti i periodi di copertura assicurativa, di impiego o di residenza di tali lavoratori nei diversi Stati membri devono essere accumulati al fine di stabilire i diritti a pensione e indennita' di anzianita', invalidita' e di pensione di sopravvivenza e ai fini dell'assistenza medica per detti lavoratori e per le loro famiglie; - tutte le pensioni e le indennita' di anzianita', sopravvivenza, per infortuni o invalidita' professionali, fatta eccezione per i pagamenti non legati a contributi, beneficiano del libero trasferimento in Israele al tasso applicabile calcolato in base alla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri obbligati; - ai lavoratori in questione sono versati assegni familiari per i membri della loro famiglia di cui sopra. 2. Israele riconosce ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari ivi legalmente residenti un trattamento analogo a quello di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in Israele.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art64 · fonte su Normattiva