1. Il Consiglio di associazione decide in merito alle disposizioni per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 64. 2. Il Consiglio di associazione decide in merito alle modalita' della cooperazione amministrativa per garantire la gestione e il controllo necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art65 · fonte su Normattiva