[1]Applicazioni degli articoli da 6 a 8 ai familiari
[2]1. I familiari che accompagnano la persona di cui all'articolo 6, paragrafo 6 e che convivono con essa, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente di questa persona. 2. I familiari che accompagnano il lavoratore, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e che convivono con lui, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente del lavoratore. 3. In caso di accordo sulle eccezioni, ai sensi dell'articolo 8, alle disposizioni degli articoli 6 e 7, le persone che accompagnano il lavoratore e che convivono con lui, sono soggette alla legislazione della stessa Parte Contraente per quanto riguarda le eccezioni che sono state concordate. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicheranno se il familiare e' soggetto alla legislazione dell'altra parte contraente in base al proprio impiego.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
