1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra. 2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo dello Stato di Israele, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art68 · fonte su Normattiva