1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art93 · fonte su Normattiva