[1]1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

[2]2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

[3]3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

[4]4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art79 · fonte su Normattiva