[1]1. I prodotti originati diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Libano beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:

  • a)un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dal Libano nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
  • b)l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunita' o in Libano;
  • c)i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
  • d)dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

[2]2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali perla vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~protocollo-4-art14 · fonte su Normattiva