di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o di Israele ai sensi del presente protocollo, per i quali e' stata rilasciata o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna Parte di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una delle Parti ai materiali impiegati nella fabbricazione, qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta Parte. 3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorita' doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 8, nonche' agli assortimenti ai sensi dell'articolo 9, quando detti prodotti non sono originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente Accordo.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art16 · fonte su Normattiva