autorizzati 1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo e che offra alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti in questione. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art23 · fonte su Normattiva